Statuto Ital Confidi
Repertorio n. Raccolta n.
STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI ART.1
E’ costituita una Società Consortile per Azioni, che svolge attività di garanzia collettiva dei fidi, denominata “Ital Confidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.p.A.” enunciabile anche “ITAL CONFIDI”.
La Società ha sede in Teramo.
L’organo amministrativo può istituire, nel territorio nazionale, sedi secondarie, filiali, succursali, recapiti ed agenzie.
ART.2
La Società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); potrà essere prorogata oltre il suddetto termine o essere sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
La proroga di durata della società non dà diritto al recesso neppure ai soci che non abbiano concorso all’approvazione della relativa deliberazione.
ART.3
La Società Consortile non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
La Società Consortile non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neanche in caso di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.
Essa si propone lo scopo di:
- costituire e prestare garanzie mutualistiche collettive per favorire la concessione di fidi e finanziamenti da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- prestare servizi connessi o strumentali all’attività di garanzia collettiva fidi, nel rispetto delle riserve previste dalla legge;
- costituire fondi e prestare garanzie mutualistiche per la concessione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari con le risorse previste dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 (legge antiusura).
In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art.13 della legge 24/11/2003 n.326, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci.
Il Confidi può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purchè non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.
La Società Consortile potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l’assunzione di partecipazioni, purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Alla Società è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
La Società Consortile svolge l’attività di prestazione di garanzia collettiva fidi in favore delle imprese socie micro e di piccole e medie dimensioni, di qualunque attività e settore merceologico, così come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti.
La Società Consortile svolge la propria attività operativa sull’intero territorio nazionale in particolare nell’intera regione Abruzzo.
TITOLO II – I SOCI ART.4
Possono diventare soci le micro piccole e medie imprese, compresi i liberi professionisti, come definiti dalla disciplina comunitaria, di qualunque attività e settore merceologico e gli altri soggetti autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente.
Possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Consortile. Possono inoltre partecipare, ai sensi ed alle condizioni dei commi
9 e 10 dell’art.13 della legge 24/11/2003 n. 326, le imprese di maggiori dimensioni.
I soci devono favorire gli interessi della Società Consortile e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.
Le imprese non devono avere in corso procedure concorsuali; il concordato preventivo, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.
I rapporti tra il Confidi ed i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti che determinano criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con il Confidi, è quello che risulta dal libro soci. I soci potranno comunicare al Confidi oltre all’indirizzo postale uno o più recapiti di altro genere, che costituiscono valido domicilio ai fini del comma precedente.
ART.5
Le domande di ammissione vengono presentate, tramite apposita modulistica, all’Organo Amministrativo e devono contenere l’impegno a versare almeno una quota di partecipazione del valore nominale di cui al successivo art. 13, con le modalità stabilite con il regolamento per l’ammissione di nuovi soci, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
L’ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Possono diventare soci tutte le persone fisiche o giuridiche che:
- abbiano i requisiti di cui all’art.4 del presente statuto;
- assumano tutti gli obblighi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti;
- sottoscrivano almeno un’azione. Nessun socio può detenere azioni che superino il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- versino, ove la Società Consortile abbia garantito una o più forme di finanziamento a loro favore, l’importo delle commissioni, cauzioni o altri contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione.
ART.6
La deliberazione di ammissione di un nuovo socio da parte dell’organo amministrativo deve essere comunicata all’interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.
Le imprese dovranno indicare, all’atto della domanda di iscrizione, le persone titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse, ai quali spetta l’esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti. Le successive variazioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Art.7
La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell’azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.
La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
ART.8
Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, e solo se non ha in corso operazioni garantite dalla Società Consortile.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società Consortile.
Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio nel quale è stato accolto.
ART.9
L’esclusione del socio può aver luogo:
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società Consortile di cui agli artt.4 e 5 del presente statuto.
L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
ART.10
In caso di morte del socio, l’erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dagli artt.4 e 5 del presente statuto. In caso contrario può chiedere il rimborso delle azioni.
In caso di pluralità di eredi che non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt.4 e 5, non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere il rimborso delle azioni.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.
ART.11
In caso di perdita della qualità di socio, il rimborso delle azioni avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabile al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società Consortile.
Il rimborso delle azioni deve avvenire entro 180 (centoottanta) giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.
Le azioni relative ai soci receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Società Consortile.
ART. 12
Le partecipazioni azionarie della Società Consortile non possono essere trasferite a terzi senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società Consortile mediante comunicazione scritta che deve pervenire, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intervenuto diniego al trasferimento della partecipazione.
Anche in caso di trasferimento di azienda da parte di un socio a terzi, l’acquirente subentra nella partecipazione azionaria subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal precedente comma.
I soci con l’acquisizione o la sottoscrizione della partecipazione si obbligano al rispetto delle norme del presente statuto e delle eventuali ulteriori norme e regolamenti che saranno decisi dalla Società Consortile.
I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società Consortile mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
Allo scopo di agevolare l’accesso al credito dei soci e, più in generale, delle piccole e medie imprese, la Società Consortile promuove l’ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti. Il nuovo socio dovrà versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.
TITOLO III – PATRIMONIO NETTO ART.13
Il patrimonio netto è così costituito:
-
- dal Capitale Sociale formato da numero 1.998 (millenovecentonovantotto)azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna, per un totale complessivo di Euro 499.500,00 (quattrocentonovantanovemilacinquecento/00);
- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- dai fondi rischi indisponibili.
Le azioni sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società Consortile a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
La società non emette i titoli azionari e la qualità di socio
risulta dall’iscrizione nel libro soci.
ART.14
I fondi rischi indisponibili sono alimentati:
- dal contributo dei soci deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- da ogni altro contributo o fondo versato da parte dell’Unione Europea, dallo Stato, dall’Ente Regione, da Enti Pubblici o privati, da Istituti di Credito, da Associazioni e da privati, esplicitamente destinato ai fondi rischi.
Possono formare parte del fondo rischi anche beni immobili e titoli di varia natura di largo mercato.
ART.15
Il fondo di gestione è destinato a sostenere tutte le spese inerenti la gestione ordinaria della Società Consortile.
Esso è alimentato:
- dagli interessi maturati sulle risorse finanziarie gestite dalla Società Consortile, incluso i fondi rischi;
- da versamenti dei soci deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- da altre entrate all’uopo ottenute dalla Società Consortile.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI ART.16
Gli organi sociali della Società sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- l’Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale.
ART.17
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di venti (20) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all’impresa.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società Consortile.
Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Società Consortile e agli altri soggetti indicati nell’art.2372, comma 5, c.c.
ART.18
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
In considerazione di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto proprio della società, l’organo amministrativo può deliberare
l’utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni entro cui convocare l’Assemblea annuale dei soci. Essa:
- approva il bilancio d’esercizio;
- nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale ed i revisori contabili;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera il conferimento dell’incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- approva i regolamenti ed eventuali modifiche degli stessi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell’Assemblea per la trattazione di determinati argomenti.
ART.19
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.
ART.20
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia, con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora dell’adunanza.
La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:
- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione sul quotidiano “Il Centro”;
- mediante PEC o lettera raccomandata inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto, agli indirizzi risultanti nel libro soci.
L’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.
ART.21
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In assenza è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione presente più anziano di età. In mancanza il Presidente viene nominato dall’Assemblea .
L’Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.
Nel caso di Assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un Notaio.
Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell’art.2375 c.c.
ART.22
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale della Società Consortile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci partecipanti;
- in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci partecipanti.
ART.23
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
L’Assemblea straordinaria, in seconda convocazione è costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
TITOLO VI – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL COMITATO ESECUTIVO ART.24
La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), scelti preferibilmente tra i soci.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre
(3) esercizi, con scadenza alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell’art.2386 c.c.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.
Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell’Assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.
L’eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall’Assemblea.
L’eventuale remunerazione del Presidente, Vice presidente e degli
amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
ART.25
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, ove non abbia provveduto l’Assemblea in sede di nomina delle cariche sociali, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, un Amministratore Delegato ed un Direttore Generale, determinandone i poteri.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
ART.26
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell’intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.
I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti nell’apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.
ART.27
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all’Assemblea.
Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:
-
- stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti
ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la Società Consortile si è costituita;
-
- deliberare il rilascio di garanzie nell’ambito delle
convenzioni stipulate e del regolamento;
-
- fissare l’importo delle commissioni e cauzioni che dovranno versare i soci ai quali la Società Consortile garantisce fidi e finanziamenti con le banche convenzionate;
- potrà, per casi particolari, dispensare dal versamento delle
commissioni e cauzioni di cui sopra;
-
- sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di
consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare interamente i poteri ad un Amministratore Delegato, ad uno o più consiglieri, ad un Direttore Generale. Nomina il Comitato Esecutivo composto da non più di 5 (cinque) membri.
Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall’articolo 2381, quarto comma, c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.
ART. 28
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato Esecutivo spetta di vagliare e deliberare le operazioni creditizie e di decidere sulle relative prestazioni di garanzia collettiva dei fidi, con le modalità ed i limiti stabiliti con il regolamento per l’istruttoria delle richieste e per il rilascio della garanzia consortile del Confidi ai propri soci, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 29
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituiti o soppressi uno o più comitati fidi aventi funzione di supporto del Comitato Esecutivo, composti da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, anche non amministratori. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa la loro composizione, i limiti della delega e la nomina del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di revocare in tutto o in parte la nomina, anche senza giusta causa, ovvero di modificare in qualunque momento il contenuto e l’ampiezza della delega.
TITOLO VII – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART.30
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche Amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.
Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e
passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni. Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Società Consortile nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.
TITOLO VIII – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE ART.31
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall’Assemblea, aventi i requisiti previsti dalla legge.
La nomina del Presidente compete all’Assemblea.
I sindaci possono essere scelti anche tra non soci.
Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall’art.
2403 c.c.
Nei casi permessi dalla legge e qualora non sia stato nominato il revisore legale o la società di revisione, la funzione di revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere costituito integralmente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 31 bis
Nei casi previsti dalla legge o per volontà dell’Assemblea dei soci la funzione di revisione legale è affidata, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad un revisore legale o una società di revisione legale.
TITOLO IX – CLAUSOLA ARBITRALE ART.32
Tutte le vertenze che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, salvo quelle che prevedano l’intervento del Pubblico Ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società Consortile ed amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) saranno oggetto, in via preventiva, di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del “regolamento di conciliazione” adottato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso D’Italia.
Le controversie non conciliate saranno deferite al giudizio di un Arbitro che dovrà essere un soggetto esterno alla Società il quale, senza obbligo di attenersi a norme di procedura, ma nel
rispetto del contraddittorio e secondo diritto, dovrà rendere la sua determinazione entro sessanta giorni dalla accettazione dell’incarico.
L’arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede sociale.
La deliberazione dell’Arbitro costituirà la volontà espressa dalle parti a mezzo di comune rappresentante.
L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5 così come modificato dal D.lgs. 149/2022.
TITOLO X – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO ART.33
L’esercizio sociale si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.
TITOLO XI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART.34
L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.
Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Società Consortile aderisce.
La devoluzione del patrimonio al fondo di garanzia interconsortile sarà inoltre obbligatoria nel caso di una eventuale successiva fusione o trasformazione della Società consortile in un ente diverso dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29 della D.L.n.269/2003 convertito in Legge n.326/2003.
TITOLO XII – DISPOSIZIONI GENERALI ART.35
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
